Art. 3.
(Norme sul canone di abbonamento alle radioaudizioni).

      1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone

 

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di abbonamento, ordinario e speciale, dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e al decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458.